Art. 8.
(Funzioni e compiti delle regioni).

      1. Al fine di attuare la presente legge, le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:

          a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano d'azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;

          b) la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali;

 

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          c) la definizione, per quanto di competenza, degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;

          d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano d'azione di cui all'articolo 10;

          e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;

          f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;

          g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c);

          h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.